Essere inseriti in una banca dati di screening KYC/AML con dati errati, obsoleti o decontestualizzati equivale, sul piano pratico, a una condanna senza processo. Le conseguenze sono concrete e immediate: conti correnti chiusi senza preavviso, finanziamenti negati, rapporti commerciali interrotti, impossibilità di operare con istituti bancari internazionali. Il fenomeno è noto come de-banking da profilazione erronea ed è in crescita costante, trascinato dall'espansione dei controlli AML automatizzati.
Esiste una strada giuridicamente percorribile per risolverlo. Ma richiede la conoscenza precisa di come funzionano queste banche dati, di chi ne è responsabile ai sensi del GDPR, e di quali leve normative sono effettivamente azionabili.
Le principali banche dati di screening KYC/AML
Le cause di errore più frequenti
- Omonimia: il profilo negativo appartiene a un soggetto con nome analogo o identico; gli algoritmi di corrispondenza producono falsi positivi sistematici;
- Adverse media obsoleti: articoli di stampa relativi a procedimenti penali archiviati, assoluzioni, o vicende risoltesi positivamente non aggiornati;
- Classificazione PEP non aggiornata: lo status di Persona Esposta Politicamente cessa con la fine della carica; le piattaforme spesso non aggiornano tempestivamente;
- Associazione RCA erronea: la classificazione come parente o socio stretto (Relatives and Close Associates) applicata su dati superati o relazioni cessate;
- Procedimenti chiusi ancora attivi: procedimenti penali archiviati o conclusi con assoluzione che continuano a figurare come segnalazioni attive.
Rimozione o aggiornamento: due percorsi distinti
La scelta tra rimozione e aggiornamento del profilo non è una preferenza soggettiva: dipende dalla natura del dato contestato e dalla base giuridica applicabile.
Strumento corretto quando il dato è intrinsecamente errato (omonimia, errore materiale), non ha mai avuto una base giuridica legittima, oppure il trattamento è divenuto illecito per decorso dei termini. La richiesta si indirizza al data controller, identificabile attraverso il rappresentante UE ex Art. 27 GDPR.
Percorso appropriato quando il dato era originariamente corretto ma è diventato obsoleto o parziale. Si integra la banca dati con fonti documentali aggiornate: sentenze, decreti di archiviazione, rettifiche di stampa. Spesso più rapido e sostenibile rispetto alla cancellazione secca.
I due percorsi non si escludono. In molti casi la strategia ottimale combina la richiesta di cancellazione per i dati errati con la richiesta di aggiornamento per quelli obsoleti, operando simultaneamente sulla piattaforma di screening e sulle fonti primarie (testata giornalistica, registro pubblico).
Il quadro normativo applicabile
- Art. 15, 16, 17, 21 GDPR: diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione al trattamento;
- Art. 22 GDPR: diritto a non essere soggetti a decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato con effetti giuridici significativi — applicabile nei casi di de-banking generato automaticamente dal sistema di screening;
- D.Lgs. 231/2007 (normativa AML): l'obbligo di aggiornamento costante dei dati imposto all'intermediario costituisce parallelamente la base per richiedere la rettifica del profilo errato;
- EDPB OSS Case Digest "Legitimate Interest" (26/03/2026): il test in tre fasi ex Art. 6(1)(f) GDPR impone al titolare di dimostrare che il proprio legittimo interesse prevalga su quello dell'interessato — nei casi di profilo errato questa valutazione non regge al bilanciamento.
Come intervengo
- Identificazione del data controller: per le piattaforme extraeuropee, individuazione del rappresentante UE ex Art. 27 GDPR e verifica della giurisdizione applicabile;
- Analisi delle fonti sottostanti: ricognizione degli adverse media, delle classificazioni normative e dei registri pubblici che alimentano il profilo;
- Richiesta GDPR strutturata: accesso preliminare ex Art. 15 GDPR, seguito da richiesta motivata ex Art. 16 o 17 con documentazione a supporto;
- Contestazione delle fonti primarie: richiesta di aggiornamento o rettifica agli editori degli articoli, ai gestori dei registri pubblici, agli uffici giudiziari;
- Monitoraggio post-intervento: verifica dell'aggiornamento del profilo sulle principali piattaforme di screening.
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