Un articolo obsoleto. Una notizia di cronaca mai aggiornata. Un comunicato stampa relativo a un procedimento penale chiuso con archiviazione. Questi contenuti restano indicizzati su Google e sui motori di ricerca per anni, spesso indefinitamente, costruendo un profilo digitale che non corrisponde alla realtà attuale dell'interessato. Il diritto all'oblio non è una forma di censura: è un diritto fondamentale azionabile, riconosciuto dal GDPR, che consente di interrompere il trattamento di dati personali divenuti obsoleti, inesatti o sproporzionati rispetto alla finalità originaria.
L'intervento non consiste nel modificare la narrazione o alterare la cronaca: consiste nel rimuovere il dato alla fonte o deindicizzarlo dai motori di ricerca, con un esito verificabile e misurabile.
Cos'è il diritto all'oblio e quando si applica
Il diritto all'oblio trova la sua base normativa principale nell'Art. 17 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che attribuisce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali qualora sussista uno dei seguenti presupposti:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati;
- l'interessato revoca il consenso su cui si fondava il trattamento e non sussiste altra base giuridica;
- il trattamento è avvenuto in modo illecito;
- i dati riguardano minori e sono stati raccolti in relazione all'offerta di servizi della società dell'informazione;
- esiste un obbligo di cancellazione previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro.
In ambito search, il diritto all'oblio si traduce concretamente nel diritto alla deindicizzazione: il contenuto non viene eliminato dalla fonte (salvo che il publisher vi aderisca per decisione spontanea), ma cessa di essere restituito nei risultati di ricerca associati al nome dell'interessato. La distinzione tra deindicizzazione e rimozione alla fonte è determinante sul piano strategico: i due rimedi non si escludono ma hanno presupposti e interlocutori diversi.
Quali contenuti possono essere rimossi o deindicizzati
Non tutti i contenuti negativi presenti in rete sono rimovibili. L'applicabilità del diritto all'oblio dipende da una valutazione bilanciata tra la situazione specifica dell'interessato che pretende la tutela dei propri dati e della propria reputazione e l'interesse pubblico alla permanenza e alla libera e immediata accessibilità dell'informazione. Sulla base della giurisprudenza consolidata, sono tendenzialmente rimovibili o deindicizzabili:
- articoli di stampa relativi a procedimenti penali conclusi con archiviazione o proscioglimento o condanna estinta (Legge Cartabia);
- notizie obsolete relative a vicende civili, commerciali o tributarie chiuse favorevolmente;
- contenuti che riportano informazioni inesatte o parziali su fatti reali;
- risultati di ricerca aggregati che costruiscono un profilo distorto attraverso la giustapposizione di fonti selettive;
- contenuti pubblicati da terzi che riproducono dati sensibili (sanità, orientamento, vicende familiari) senza base giuridica.
Il processo di rimozione: come intervengo
L'approccio metodologico è quello della web forensics applicata al diritto: si parte dalla mappatura del perimetro digitale di intervento (web analysis) e dall'analisi documentale per arrivare, previa disamina di fattibilità tecnico-legale, a un risultato giuridicamente vincolante per la piattaforma.
L'analisi parte dall'individuazione di tutte le occorrenze indicizzate e dalla verifica dei presupposti ex Art. 17 GDPR, per arrivare all'invio dell'istanza formale con termine di adempimento. In caso di inadempimento: reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o azione giudiziaria. Il ciclo si chiude solo con la verifica dell'effettiva deindicizzazione tramite monitoraggio sistematico.
Il quadro normativo e giurisprudenziale vigente
- Art. 17, Reg. UE 2016/679 (GDPR) — Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»);
- CGUE, C-131/12, Google Spain — primo riconoscimento del diritto alla deindicizzazione nei confronti dei motori di ricerca;
- CGUE, C-136/17, GC e altri c. CNIL — estensione alle notizie giudiziarie e ai dati sensibili;
- Garante, provv. 13/04/2023, doc. web 9888457 — criteri applicativi in materia di deindicizzazione;
- Cass. civ. Sez. I, n. 6433/2026 — responsabilità risarcitoria di Google per ritardo nell'adempimento ex Art. 17 GDPR.
Nota operativa — Cass. civ. n. 6433/2026: la Corte ha stabilito che il ritardo ingiustificato nell'eseguire la rimozione richiesta fonda la responsabilità civile del motore di ricerca. Il mancato rispetto dei termini non è una questione di cortesia aziendale: è fonte di obbligazione risarcitoria, liquidabile anche in via equitativa con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Il silenzio prolungato è già un inadempimento azionabile.
Perché affidarsi a uno specialista
Le piattaforme applicano processi standardizzati di rigetto che possono essere superati solo con una motivazione giuridica articolata e una conoscenza precisa dei precedenti applicabili e delle dinamiche tecniche di fuzionamento dei motori di ricerca. L'intervento di un avvocato specializzato non serve a gestire la narrazione intorno al problema: serve a eliminare il problema alla fonte, con un esito misurabile.
Oltre dieci anni di esperienza in diritto all'oblio, deindicizzazione e rimozione di contenuti lesivi. Relatore accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. Executive Master in Reputation Management, Università IULM.